Green Pass nei luoghi di lavoro: cosa è previsto dal decreto n.127 del 21 settembre?

Con il decreto legge n.127 del 21 settembre 2021, a partire dal 15 ottobre, il Green Pass diventa necessario per accedere nei luoghi di lavoro.
Abbiamo provato a sintetizzare il contenuto del decreto.

Da quando entrano in vigore le misure contenute nel decreto e fino a quando?

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Chi deve possedere ed esibire il Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro?

  • Dipendenti pubblici e privati
  • Consulenti, partite Iva e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro
  • Lavoratori a domicilio (colf, badanti…)

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Chi è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni?

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i propri dipendenti e per tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nei propri luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo.

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.

L’attività di controllo sarà in due fasi:

  • controllo del possesso del titolo
  • l’identificazione del portatore

Quali sono le sanzioni previste?

I lavoratori privi del Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass.
Per loro scatta dal primo giorno la sospensione dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, invece, solo dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore.
Inoltre, solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Previste sanzioni tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass, mentre per i datori di lavoro che non verificano il rispetto delle regole e che non hanno predisposto corrette verifiche è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.